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Lotta obbligatoria alla processionariaNorme in vigore dal 2008La Gazzetta Ufficiale n. 40 del 16 febbraio 2008 ha pubblicato il decreto 30 ottobre 2007 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali "Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino Traumatocampa pityocampa (Den. et Schiff)". Il nuovo decreto, che sostituisce il precedente D.M. 17-04-1998, prevede che tutti i proprietari o conduttori di terreni in cui si trovano piante affette dalla processionaria del pino provvedano alla disinfestazione obbligatoria, in modo autonomo ed a proprie spese. In caso di rischi per la salute delle persone o degli animali in aree urbane, gli interventi di profilassi sono disposti dal Sindaco. In caso l'insetto minacci la sopravvivenza del popolamento arboreo, gli interventi di profilassi sono disposti dal Servizio Fitosanitario Regionale. Il Servizio Fitosanitario Regionale del Lazio ha disposto norme per la lotta obbligatoria nel decreto 364 del 21 maggio 2007, ivi comprese le modalità di disinfestazione ed i periodi di intervento. In tale decreto ha individuato due tipologie di territori nella regione ove occorre anche dare comunicazione scritta dell'avvenuta disinfestazione al Sindaco del comune di competenza (il quale risulta competente per i territori ricadenti nell'allegato A) oppure anche alla Regione Lazio (il cui SFR è competente per i territori ricadenti nell'allegato B). Tutto il verde pubblico e privato del comune di Roma ricade nell'allegato A, quindi la comunicazione di avvenuta rimozione va indirizzata al suo Servizio Giardini. Il SFR della regione Lazio ha disposto che la profilassi venga effettuata con diverse modalità in funzione del periodo dell'anno di avvistamento dell'infestazione:
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